Termini e condizioni generali

Termini e condizioni generali

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO Ronifica Real Estate Articolo 1: Applicabilità, definizioni 1. Le presenti Condizioni Generali di Servizio, di seguito denominate "CGV", si applicano a tutti i contratti che Ronifica Real Estate, di seguito denominata "Mediatore", stipula con i propri Clienti. 2. Per mediazione si intende: l'obbligo del Mediatore di adoperarsi per stabilire un contratto di locazione di uno spazio residenziale tra il Cliente e la sua controparte, in cambio del pagamento di un compenso da parte del Cliente, come previsto dall'Articolo 7:425 del Codice Civile Olandese. Il Mediatore non accetterà mai un incarico di mediazione per lo stesso spazio residenziale dalla controparte del Cliente. Un incarico di mediazione non include un incarico di ricerca di cui all'Articolo 3, paragrafo 1 delle presenti CGV (affitto) e all'Articolo 4, paragrafo 1 delle presenti CGV (locazione). Un incarico di ricerca e un incarico di mediazione possono essere combinati. 3. Qualora il Cliente sia la parte che desidera locare questo immobile residenziale e abbia conferito al Mediatore un incarico di mediazione a tale scopo, l'altra parte sarà da intendersi come il (potenziale) locatore dell'immobile residenziale in questione. 4. Disposizioni che si discostano dalle presenti Condizioni Generali di Vendita costituiranno parte integrante del contratto concluso tra le parti solo se e nella misura in cui le parti le abbiano espressamente concordate per iscritto. 5. Qualora il Cliente sia composto da due o più persone (giuridiche), queste saranno responsabili in solido nei confronti del Mediatore per l'adempimento di tutti gli obblighi nei suoi confronti. 6. L'inapplicabilità di (parte di) una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita per qualsiasi motivo non pregiudica l'applicabilità delle altre disposizioni. Articolo 2: Cooperazione del Cliente nell'esecuzione del contratto 1. Le parti non faranno né ometteranno nulla che ostacoli o possa ostacolare la corretta esecuzione del presente contratto. Il Cliente collaborerà in ogni aspetto alla corretta esecuzione del contratto da parte di entrambe le parti, anche fornendo al Broker tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo. 2. Il Broker non inizierà l'esecuzione del lavoro fino a quando il Cliente non gli avrà fornito tutte le informazioni e i documenti necessari e non avrà effettuato qualsiasi pagamento (anticipato) e/o acconto concordato. Articolo 3: Se il Cliente è in cerca di un alloggio (in affitto) Contenuto dell'incarico. Attività e metodo di lavoro del Broker 1. Il termine "incarico di ricerca" indica l'obbligo del Broker di impegnarsi a trovare un alloggio in affitto adatto al Cliente. 2. Le attività del Mediatore possono, a seconda dei desideri del Cliente e di quanto concordato dalle parti al momento della conclusione del contratto e di eventuali accordi successivi, consistere, tra l'altro, nei seguenti elementi: Incarico di ricerca: * fornire informazioni generali, tra l'altro, sulle possibilità di trovare un alloggio, sul mercato immobiliare locale, sul permesso di soggiorno, sull'indennità di locazione, sulla tutela dell'affitto, sui prezzi di affitto, sulla registrazione presso l'amministrazione comunale di base; * inventario del fabbisogno abitativo/profilo di ricerca del Cliente; * ricerca di un alloggio adatto al Cliente in base al fabbisogno abitativo/profilo di ricerca del Cliente; * organizzare una o più visite da parte del Cliente e fornire informazioni su uno o più immobili; * valutazione delle visite con il Cliente. Incarico di mediazione: * compilare un dossier completo sul Cliente e, sulla base di esso, presentare il Cliente come candidato inquilino a potenziali locatori e fare in modo che questi ultimi concedano l'alloggio in questione al Cliente; * condurre trattative per conto del Cliente con potenziali locatori in merito al contenuto del contratto di locazione; * redigere un contratto di locazione scritto e far sì che sia sottoscritto da entrambe le parti; * fornire informazioni e spiegazioni sul contratto di locazione. Altre attività: * garantire che il primo pagamento al locatore venga effettuato puntualmente; * organizzare la consegna dell'alloggio; * redigere un rapporto di ispezione adeguato (con foto) in triplice copia (inclusa la registrazione delle letture dei contatori, il controllo delle chiavi, la verifica dell'inventario, l'inventario dei difetti); * garantire che il locatore adempia ai propri obblighi all'inizio del contratto di locazione; * fornire supporto per: contratti di manutenzione, traslochi, trasporto/acquisto di inventario, ricerca di personale per tinteggiatura, tappezzeria e posa del pavimento, ecc.; * fornire supporto per: connessione telefonica e internet e/o allacciamento alle utenze; * fungere da primo punto di contatto per il Cliente durante il periodo di locazione. 3. Nello svolgimento del suo lavoro, il Broker rappresenterà esclusivamente gli interessi del Cliente e non quelli del (potenziale) locatore. 4. Il Broker non svolgerà mai attività di mediazione nella conclusione di un contratto di locazione per tale immobile residenziale sia per conto del (potenziale) locatore di un immobile residenziale sia per conto del Cliente. 5. Il Cliente dovrà, di propria iniziativa, fornire al Broker tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esecuzione dell'incarico e ne garantisce l'esattezza. Tali informazioni e documenti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un documento d'identità valido, un documento di residenza valido nei Paesi Bassi, una/e recente/i specifica/e di stipendio, un contratto di lavoro, estratti conto bancari recenti (che comprovino il pagamento dello stipendio), dichiarazioni del datore di lavoro e simili. Il Cliente ha il diritto di condividere tali informazioni, dati e documenti con terzi nella misura in cui ciò sia utile e necessario per l'esecuzione dell'incarico. 6. Dopo che il Cliente ha informato il Broker della sua intenzione di affittare un immobile residenziale fornito dal Broker e ha richiesto al Broker di informarne il locatore e di mediare nella conclusione di un contratto di locazione con quest'ultimo, il Broker confermerà tale notifica al Cliente tramite e-mail. Il Cliente ha il diritto di revocare la notifica di cui sopra dandone comunicazione al Broker via e-mail entro 24 ore dall'invio della presente e-mail. Trascorso tale periodo di 24 ore, tale diritto decade. Il Cliente non avrà tale diritto se ha effettuato la notifica di cui sopra per iscritto o via e-mail al Broker o l'ha confermata per iscritto in una lettera d'intenti firmata dal Cliente. Compenso per i servizi forniti dal Broker 7. Qualora i servizi forniti dal Broker si traducano in un contratto di locazione di un alloggio residenziale tra il Cliente e un locatore, il Cliente dovrà al Broker un compenso (provvigione). Tale compenso è stabilito nell'accordo tra le parti (ordine di servizio). Tale compenso è dovuto dal Cliente al Broker al momento della conclusione del contratto di locazione. 8. Il compenso è considerato un compenso ragionevole per il lavoro che il Broker svolge per il Cliente nell'esecuzione del contratto. Le parti terranno conto che il compenso dovuto è una tariffa consueta sul mercato e non è legata all'entità del lavoro da svolgere dal mediatore, ma al risultato da raggiungere. 9. Il mediatore avrà il diritto di garantire che il cliente possa occupare l'alloggio residenziale solo dopo che il compenso gli sarà stato pagato. 10. Se il cliente e/o i suoi parenti sembrano destinati a vivere in un immobile residenziale, i cui dettagli sono stati ottenuti dal cliente dall'agente immobiliare, il cliente dovrà il compenso concordato all'agente immobiliare, indipendentemente dal fatto che il contratto di locazione sia stato concluso tramite la mediazione dell'agente immobiliare. 11. Se, per qualsiasi motivo, il cliente non va a vivere nell'immobile residenziale per il quale è stato concluso un contratto di locazione tramite la mediazione dell'agente immobiliare, o se il contratto di locazione per tale immobile residenziale viene risolto, annullato o sciolto, il cliente rimarrà tenuto a pagare il compenso concordato e non avrà diritto a un rimborso totale o parziale dello stesso. 12. Qualora il Cliente, dopo aver effettuato la notifica o la conferma scritta di cui all'articolo 3, paragrafo 6, delle presenti Condizioni Generali all'Agente Immobiliare e dopo che il suo eventuale diritto di revocare tale notifica sia scaduto, ritiri successivamente la propria notifica o impedisca in altro modo la conclusione di un contratto di locazione, il Cliente sarà tenuto a risarcire l'Agente Immobiliare per il danno subito. Il suddetto danno consisterà in ogni caso in un importo pari al risarcimento concordato che il Cliente dovrebbe pagare in caso di conclusione di un contratto di locazione definitivo per l'immobile residenziale. Qualora l'importo del risarcimento concordato si basi sull'importo del canone di locazione da concordare con il potenziale locatore e non sia ancora stato concordato alcun canone di locazione, il risarcimento si baserà sul canone lordo dell'offerta di locazione iniziale del potenziale locatore. Inoltre, il Cliente è tenuto a risarcire l'Agente Immobiliare per qualsiasi danno subito dal potenziale locatore in questione. 13. Immediatamente dopo che il Cliente e un potenziale locatore hanno raggiunto un accordo su un contratto di locazione per un immobile residenziale tramite la mediazione dell'Agente Immobiliare, l'Agente Immobiliare, prima di redigere un contratto di locazione che deve essere sottoscritto da entrambe le parti, redigerà un modulo di conferma di locazione contenente le disposizioni principali dei contratti di locazione. Il Cliente è tenuto a firmare immediatamente tale modulo di conferma di locazione. Articolo 4: Se il Cliente è proprietario di un immobile residenziale (affitto) 1. Il termine "incarico di ricerca" indica l'obbligo dell'Agente Immobiliare di impegnarsi a trovare per il Cliente un inquilino idoneo per l'immobile residenziale in questione. 2. Le attività dell'Agente Immobiliare possono, a seconda dei desideri del Cliente e di quanto concordato dalle parti al momento della conclusione del contratto e di eventuali accordi successivi, consistere, tra l'altro, in: * consulenza in merito alla locazione di immobili residenziali e alle condizioni di mercato; * ispezione dell'immobile residenziale; * determinazione del valore locativo dell'immobile residenziale; * registrazione delle letture dei contatori; * acquisizione di foto dell'immobile residenziale; * pubblicazione di foto e informazioni sull'immobile residenziale sul sito web dell'agente immobiliare, su vari siti web di immobili residenziali, con altri agenti/intermediari immobiliari e/o su altri media; * affissione di un cartello di affitto; * redazione e affissione di un annuncio in vetrina; * preselezione di potenziali inquilini; * conduzione di trattative per conto del cliente con potenziali inquilini in merito al contenuto del contratto di locazione; * stesura di un contratto di locazione scritto e predisposizione della firma da entrambe le parti; * fornitura di informazioni e spiegazione del contratto di locazione; * garanzia che il primo pagamento venga effettuato puntualmente dall'inquilino; * organizzazione della consegna dell'alloggio; * redazione di un adeguato rapporto di ispezione (con foto) in triplice copia (inclusa la registrazione delle letture dei contatori, il controllo delle chiavi, il controllo dell'inventario, l'inventario dei difetti). 3. Il cliente fornirà, di propria iniziativa, all'agente immobiliare tutte le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico e ne garantisce la correttezza. 4. Qualora un contratto di locazione per l'alloggio risulti dalla mediazione del Broker per il Cliente, il Cliente è tenuto a corrispondere al Broker il compenso (provvigione) concordato tra le parti. Tale compenso è dovuto dal Cliente entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Broker a tal fine. 5. Il compenso è considerato un ragionevole compenso per il lavoro svolto dal Broker per il Cliente nell'esecuzione del contratto. Le parti tengono conto del fatto che il compenso dovuto è un prezzo di mercato non legato all'entità del lavoro da svolgere dal Broker, bensì al risultato da raggiungere. 6. Il Cliente incarica il Broker di riscuotere dall'inquilino gli importi relativi al canone lordo del primo mese e al deposito cauzionale. Il Broker trasferirà gli importi riscossi al Cliente, previa compensazione di eventuali importi dovuti dal Cliente al Broker. 7. Se il Cliente sembra affittare (congiuntamente) l'immobile residenziale in questione o sembra averlo reso (congiuntamente) disponibile per l'uso a una o più persone o parti da cui il Cliente ha ottenuto i dati del Broker, il Cliente dovrà al Broker il compenso concordato, indipendentemente dal fatto che il contratto di locazione sia stato concluso tramite la mediazione del Broker. 8. Se, per qualsiasi motivo, l'inquilino con cui il Cliente ha concluso un contratto di locazione tramite la mediazione del Broker non si trasferisce nell'immobile residenziale in questione, o se il contratto di locazione per tale immobile residenziale viene risolto, annullato o sciolto, il Cliente rimarrà obbligato a pagare il compenso concordato e non avrà diritto al rimborso totale o parziale dello stesso. 9. Se è richiesto un permesso (abitativo) per l'immobile residenziale in questione, l'ottenimento di tale permesso a beneficio del Cliente e/o dell'inquilino sarà a spese e rischio del Cliente e il Cliente sarà obbligato a pagare il compenso concordato indipendentemente dal fatto che il permesso sia stato o sarà concesso, salvo diverso accordo tra le parti. 10. Qualora il Cliente, dopo l'avvio delle trattative con un potenziale inquilino, indipendentemente dal fatto che abbia o meno firmato una lettera d'intenti in tal senso, interrompa le trattative, le vanifichi e/o non sia più disposto ad affittare l'immobile residenziale in questione al potenziale inquilino, il Cliente sarà tenuto a risarcire l'Agente Immobiliare per il danno subito. Il suddetto danno consisterà in ogni caso in un importo pari al compenso concordato che il Cliente dovrebbe corrispondere in caso di stipula di un contratto di locazione definitivo per l'immobile residenziale. Qualora l'importo del compenso concordato si basi sull'importo del canone di locazione da concordare con il potenziale inquilino e non sia ancora stato concordato alcun canone di locazione, il risarcimento si baserà sull'offerta di locazione iniziale del Cliente. Inoltre, il Cliente è tenuto a risarcire l'Agente Immobiliare per qualsiasi danno subito dal potenziale inquilino in questione. 11. Immediatamente dopo che il Cliente e un potenziale inquilino hanno raggiunto un accordo su un contratto di locazione per un immobile residenziale tramite la mediazione del Broker, il Broker, prima di redigere un contratto di locazione che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti, redigerà un modulo di conferma di locazione contenente le disposizioni fondamentali del contratto di locazione. Il Cliente è tenuto a firmare immediatamente tale modulo di conferma di locazione. 12. Il Cliente dichiara e garantisce a tutti gli effetti (anche tenendo conto di eventuali reclami di qualsiasi natura da parte di altri aventi diritto in relazione all'immobile residenziale, creditori ipotecari, assicuratori, autorità (locali), autorità competenti, gestori, altri broker immobiliari residenziali, associazioni di proprietari e simili) di essere autorizzato a offrire l'immobile residenziale in locazione e a darlo in locazione e manleva il Broker da tutte le possibili pretese di terzi al riguardo e da tutte le spese extragiudiziali e giudiziarie che il Broker dovrà sostenere a tal fine. Il Broker non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 13. Il Cliente dichiara di essere pienamente consapevole che, ai sensi delle leggi imperative, l'affittuario di un immobile residenziale è tutelato, tra l'altro, dalla risoluzione del contratto di locazione da parte del locatore, da canoni di locazione eccessivamente elevati, da spese condominiali eccessivamente elevate o errate e da spese una tantum eccessivamente elevate o errate al momento della conclusione del contratto di locazione. Il Cliente (e non il Mediatore) determina la durata desiderata del contratto di locazione, l'importo del canone di locazione, l'importo del deposito cauzionale, la composizione del pacchetto di servizi, l'importo (dell'anticipo) delle spese condominiali e/o l'importo di eventuali spese una tantum. Il Mediatore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dal contenuto del contratto di locazione, in particolare per quanto riguarda la sua durata, l'importo del canone di locazione, l'importo del deposito cauzionale, l'importo (solo dell'anticipo) delle spese condominiali, la composizione del pacchetto di servizi e l'importo (dell'anticipo) delle spese condominiali. 14. Il Cliente dichiara di essere consapevole che la tutela legale del canone (prezzo) di cui all'Articolo 4, paragrafo 13, delle presenti Condizioni Generali include anche norme che limitano la possibilità di contratti di locazione temporanea a casi specifici e che, qualora un contratto di locazione temporanea venga concluso in violazione di legge o non soddisfi i criteri applicabili, l'inquilino può ignorare la natura temporanea del contratto di locazione invocando la legge. Il Broker non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da tale ricorso giustificato o ingiustificato alla tutela del canone da parte dell'inquilino. Articolo 5: Dati personali I dati personali del Cliente saranno inclusi nell'amministrazione del Broker. Il Broker non fornirà dati a terzi senza il consenso del Cliente, a meno che non sia richiesto dalla legge e/o utile o necessario per l'esecuzione dell'incarico. I dati registrati saranno utilizzati esclusivamente dal Broker ai fini dell'esecuzione dell'incarico del Cliente. Articolo 6: Obbligo di impegno del Broker Il Broker farà ogni sforzo per raggiungere il risultato desiderato o previsto dal Cliente. Questo costituisce in ogni momento un obbligo di impegno del Broker e non un obbligo di risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non esonera il Cliente dai suoi obblighi nei confronti del Broker, ad eccezione degli obblighi espressamente vincolati dalle parti al raggiungimento del risultato previsto. Articolo 7: Risoluzione e recesso dal contratto 1. Salvo diverso accordo e fatte salve le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, il contratto si estingue, tra l'altro, per: a. raggiungimento del risultato previsto con l'incarico conferito dal Broker; b. risoluzione da parte del Cliente; c. risoluzione da parte del Broker. 2. La risoluzione del contratto da parte del Cliente dopo che quest'ultimo abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, delle presenti Condizioni Generali e dopo che sia scaduto il suo eventuale diritto di revocare tale comunicazione, non esonera il Cliente dalla responsabilità per danni e dall'obbligo di indennizzo del Broker di cui a quest'ultima disposizione. 3. La risoluzione del contratto da parte del Cliente dopo l'avvio delle trattative con un potenziale inquilino, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, delle presenti Condizioni Generali, non esonera il Cliente dalla sua responsabilità per danni e dall'obbligo di indennizzo del Mediatore ai sensi di quest'ultima disposizione. 4. Il Cliente e il Mediatore hanno il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. Il Mediatore recederà dal contratto, tra l'altro, qualora tema che il Cliente non adempia o non adempia correttamente al contratto di locazione da stipulare, fatte salve le sue pretese di pagamento previste dalle presenti Condizioni Generali. 5. Fatte salve le pretese di risarcimento danni previste dalle presenti Condizioni Generali, le parti non possono far valere alcun diritto al risarcimento danni dalla risoluzione del contratto mediante preavviso, a meno che il preavviso non sia dato a causa dell'inadempimento di uno o più obblighi da parte dell'altra parte. Articolo 8: Obbligo di reclamo e prescrizione dei diritti 1. I reclami relativi al lavoro svolto e/o ai servizi forniti dal Broker devono essere segnalati dal Cliente al Broker tramite lettera raccomandata entro e non oltre 2 mesi dalla scoperta o dal momento in cui il Cliente avrebbe ragionevolmente dovuto scoprirli, in mancanza dei quali il Cliente non potrà più fare affidamento su eventuali difetti nelle prestazioni del Broker. 2. Le pretese del Cliente nei confronti del Broker si prescrivono dopo 1 anno dalla risoluzione del contratto. Articolo 9: Responsabilità 1. Il Broker non è responsabile per i danni subiti dal Cliente, inclusi danni consequenziali, danni commerciali, perdita di profitti e/o danni da stagnazione, che siano il risultato di azioni od omissioni proprie, del proprio personale o di terzi da esso assunti, in particolare non per i danni subiti dal Cliente che siano il risultato di una situazione in cui il prezzo di locazione concordato e/o il servizio (costi) concordato e/o i compensi una tantum o non ricorrenti aggiuntivi non sono conformi alla legge o (possono) essere aumentati o diminuiti tramite procedure legali. 2. Il Broker non è responsabile per i danni subiti dal Cliente a seguito di azioni od omissioni dell'altra parte del contratto di noleggio da stipulare o concluso tramite la mediazione del Broker. 3. Nella misura in cui il Broker è responsabile per i danni subiti dal Cliente, la sua responsabilità è limitata all'importo del pagamento che dovrà essere effettuato dall'assicuratore del Broker nel caso in questione, nella misura in cui il Broker sia assicurato per tale importo. Qualora il Broker non sia assicurato come sopra indicato, la sua responsabilità è limitata al doppio dell'importo del compenso addebitato e/o da addebitare dal Broker al Cliente per le sue attività e/o servizi. 4. La limitazione della responsabilità del Broker per i danni subiti dal Cliente nelle presenti Condizioni Generali non si applica se e nella misura in cui il danno è attribuibile a dolo e/o colpa grave da parte del Broker. Articolo 10: Pagamento 1. Salvo diverso accordo o disposizione nelle presenti condizioni generali, il Cliente è tenuto a pagare tutti gli importi dovuti al Broker entro 14 giorni dalla data della fattura. Questo termine è considerato un termine fatale. 2. Tutti gli importi dovuti dal Cliente al Broker dovranno essere pagati dal Cliente tempestivamente senza alcuna richiesta di sconto, sospensione, liquidazione, scioglimento o cancellazione. 3. In caso di ritardo nel pagamento di tutti gli importi dovuti dal Cliente al Broker: a. il Cliente dovrà al Broker interessi di mora pari all'1% al mese, da calcolarsi cumulativamente sulla somma capitale. Le frazioni di mese saranno considerate un mese intero; b. il Cliente, dopo essere stato sollecito dal Broker, dovrà il 15% della somma capitale e gli interessi di mora per le spese stragiudiziali, con un minimo di € 40,00. 4. Il Broker sarà autorizzato, in caso di inadempimento da parte del Cliente a qualsiasi obbligo derivante dal contratto, a risolvere il contratto in tutto o in parte senza ulteriore messa in mora o intervento giudiziale e a richiedere il risarcimento dei danni. 5. Qualora il Cliente non abbia adempiuto tempestivamente ai propri obblighi di pagamento, il Broker sarà autorizzato a sospendere l'adempimento dei propri obblighi fino al pagamento stesso. Lo stesso vale qualora il Broker abbia già un ragionevole sospetto, prima del verificarsi dell'inadempimento, che il Cliente non adempirà ai propri obblighi di pagamento. Il rischio per le conseguenze della sospensione da parte del Broker è a carico del Cliente. 6. I pagamenti effettuati dal Cliente servono sempre a saldare gli interessi dovuti, le spese dovute e le fatture in sospeso più vecchie. Articolo 11: Foro competente, legge applicabile 1. Il contratto concluso tra il Broker e il Cliente è regolato esclusivamente dalla legge olandese. 2. Eventuali controversie saranno risolte dal tribunale olandese competente, sebbene il Broker, salvo che la legge non vi si opponga in modo inderogabile, sia autorizzato a adire il tribunale competente del luogo in cui ha sede.